SEGNI
DISTINTIVI DELL’AZIENDA
I segni distintivi di un’azienda sono: la ditta, l’insegna e il
marchio. Ricordiamo che ogni imprenditore ha diritto all’uso esclusivo dei
propri segni distintivi, egli può impedire ad altri imprenditori di fare uso
degli stessi o di analoghi segni distintivi.
3.2. IL MARCHIO
Il marchio è un
qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in
particolare parole, compresi i nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni,
forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità
cromatiche, purché siano idonee a distinguere i prodotti o i servizi di
un'impresa da quelli delle altre.
Esso
è disciplinato dagli articoli da 7 a 28 del Codice
della proprietà industriale (decreto
legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005).
Si
distingue il marchio di fatto dal marchio registrato che, in virtù del processo
di registrazione dinanzi all'UIMB (Uffico Italiano Marchi e Brevetti), gode di
una protezione rafforzata marchio
registrato. La registrazione dura dieci anni a partire dalla
data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare e alla
scadenza può essere rinnovata ogni volta per ulteriori dieci anni.
3.2.1
CARATTERISTICHE
Il
segno che si intende registrare come marchio deve avere i seguenti requisiti:
capacità distintiva
deve contraddistinguere un prodotto
o un servizio
differenziandolo da quello di altri;
novità
non
deve essere stato usato in precedenza come marchio, ditta
o insegna
per prodotti
o servizi
simili a quelli per cui si richiede la registrazione;
originalità
non
può consistere in una denominazione generica o descrittiva di prodotti
o servizi;
liceità
non
deve essere contrario alla legge,
all'ordine
pubblico e al buon
costume.
Il marchio è nullo:
se manca di uno dei requisiti
sopra elencati;
se con sentenza passata in giudicato si accerta che il
diritto alla registrazione spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato
la domanda di registrazione.
Si possono distinguere due specie di nullità, assolute e relative. Le prime
possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse, e quindi dai
consumatori e dalle associazioni di questi. Le seconde nullità sono invece
relative, in quanto possono essere fatte valere soltanto da alcuni soggetti
qualificati, in virtù della titolarità di un segno potenzialmente confusorio
con quello che si intende impugnare.
Il marchio decade:
-
per volgarizzazione, cioè se il marchio sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio oppure se abbia perduto la sua capacità distintiva;
-
per illiceità sopravvenuta cioè:
se
sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico;
se
sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
per
omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni
regolamentari sull'uso del marchio
collettivo.
-
per non uso, cioè se il titolare del marchio registrato non ne fa un uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione o se ne sospende l'uso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
3.2.3 MARCHIO REGISTRATO E MARCHIO NON REGISTRATO
Chi
vuole acquisire l’esclusiva su un marchio su tutto il territorio nazionale,
deve prima ottenere la registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e
marchi. Il diritto all’uso esclusivo di un marchio registrato dura dieci anni,
ma può essere rinnovato di dieci anni in dieci anni.
Può
accadere tuttavia che un imprenditore usi un marchio senza chiederne la
registrazione: se il marchio non registrato ha acquistato una notorietà
nazionale, egli ha un diritto all’uso esclusivo di questo marchio e può
impedire che altri lo registrino acquisendo il diritto al suo esclusivo. Il
marchio non registrato non ha acquisito notorietà oppure acquisisce una
notorietà locale, l’imprenditore che lo ha usato non può impedire che altre
persone registrino lo stesso marchio acquisendo l’esclusività sul suo
marchio. Tuttavia, se questi ottiene la registrazione, può continuare a usare
il marchio non registrato nei limiti geografici in cui se ne è valso prima
(questa è la tutela del “preuso”, del marchio disposta nell’art. 2571
cod. civ.).
Il marchio individuale ha il compito di distinguere
il singolo prodotto o servizio di un imprenditore.
Il marchio collettivo, invece, serve a garantire
l'origine, la natura o la qualità di prodotti o servizi. La registrazione di
marchi collettivi è concessa a quei soggetti che svolgono la funzione di
garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi e
che possono concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti che
rispettino determinati requisiti.
Di solito il "marchio collettivo" è chiesto da enti e/o
associazioni per dare certezza alla provenienza e garanzia alla qualità. L'uso
non può essere limitato ad operatori affini all'attività non economica, ma
deve essere ceduto nel rispetto del regolamento di utilizzo, allegato alla
richiesta di protezione, prodotta dall'ente o associazione nella fase della
prima registrazione.
Il codice civile distingue tra il marchio di fabbrica
apposto dal produttore e il marchio di commercio apposto dal rivenditore
del prodotto. Il marchio di fabbrica viene apposto a colui che costruisce il
prodotto. Il marchio di commercio invece, viene apposto a colui che fa circolare
il prodotto.
Generalmente
un titolare di un marchio può vietare a terze persone di usare un marchio
identico o simile al suo solo per prodotti o servizi identici o affini ai suoi.
Egli non ha diritto di impedire che altre persone usino lo stesso marchio per
prodotti o servizi diversi per non creare un eventuale confusione per il
pubblico. I marchi che godono solo di questa protezione si chiamano marchi
ordinari, per differenziarli da un’altra categoria che più tutelata: questi
sono i così detti marchi che godono di rinomanza; tali sono i marchi celebri,
molto pubblicizzati sui mass-media, dotati di una forte capacità di attrarre
consumatori condizionati dal messaggio pubblicitario. Il titolare di un marchio
che gode di rinomanza ha inoltre il diritto di vietare l’uso del suo marchio
per prodotti o servizi non identici ne affini ai suoi.
Ricordiamo
che senza il consenso del titolare il produttore non può sfruttare il valore
pubblicitario di un marchio celebre e usare il nome di una famosa bevanda come
la Coca Cola come marchio delle magliette che egli produce.
Il marchio
può essere trasferito separatamente dall’azienda: questa è un’innovazione
che è stata introdotta dal nuovo testo dell’art. 2573 del codice civile.
Precedentemente il marchio poteva essere trasferito soltanto con l’azienda o
con un ramo particolare di questa. A tutela dei consumatori il testo della norma
citata dispone che dal trasferimento non debba esserci nessun inganno in quei
caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del
pubblico il trasferimento è valido a condizione che non tragga in inganno il
pubblico: questo può avvenire quando con il marchio acquistato si spaccia un
prodotto che non ha per niente i pregi dei prodotti originali. Il titolare di un
marchio che ha acquistato un valore pubblicitario può monetizzare questo valore
vendendo ad altri il marchio oppure concedendo temporaneamente ad altre persone
la facoltà di usare quel marchio per la totalità o per parte dei prodotti o
dei servizi: il contratto che viene stipulato si chiama contratto di licenza di
marchio. Questo contratto può prevedere una licenza esclusiva di marchio nel
senso che l’uso di quest’ ultimo viene riservato solo al licenziatario
oppure può prevedere una licenza non esclusiva.
Nel caso di
licenza non esclusiva del marchio si pone un problema di tutela dei consumatori
che trovano sul mercato beni o servizi prodotti da imprese diverse che possono
avere anche pregi diversi. Per evitare possibili frodi a danno dei consumatori
la legge ordina che il licenziatario si obblighi a usare il marchio per
contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli forniti dal titolare del
marchio.
Se si viola
il diritto di esclusiva nato dalla registrazione del marchio, adottando per
contrassegnare prodotti dello stesso genere o di genere affine, o anche non
affine quanto al marchio di rinomanza, un marchio uguale o simile provocando una
confusione quanto alla provenienza ecco che si parla di contraffazione del
marchio.
L'usurpazione
è l'adozione di un marchio identico, la contraffazione è uso di marchio
simile.
Non è
possibile però effettuare un accostamento per provocare l'agganciamento
valorizzando indebitamente il proprio prodotto, appropriandosi dei pregi
dell'altro.
Si punisce la contraffazione esperendo azione di contraffazione. L'azione può
essere promossa dal titolare del marchio, dal licenziatario con esclusiva del
marchio stesso e da chi ha depositato una domanda di registrazione che ancora
non è stata effettuata. In questo caso però la registrazione in corso di causa
costituisce condizione per l'accoglimento nel merito della domanda di
contraffazione. I legittimati passivi sono gli autori dei comportamenti che
costituiscono contraffazione. L'autorità procedente è quella italiana,
qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. La
competenza è quella del giudice del domicilio del convenuto, ma ove egli non
abbia residenza, domicilio o dimora in Italia, il giudice del domicilio
dell'attore.




